TESTO
della proposta di legge
TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).
Art. 1.
(Rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena).
      1. Il quarto comma dell'articolo 147 del codice penale è abrogato.       1. Al quarto comma dell'articolo 147 del codice penale sono premesse le seguenti parole: «Tranne che nei casi previsti dal primo comma, numero 3),».
Art. 2.
(Misure cautelari).
Art. 2.
(Misure cautelari).
      1. Il comma 4 dell'articolo 275 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:       Identico.
      «4. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere quando imputati siano donna incinta o madre di prole di età inferiore a tre anni con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; tuttavia, nell'ipotesi in cui sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, può essere disposta la custodia cautelare presso case-famiglia protette. Non può essere disposta la custodia cautelare in carcere, salvo che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, quando l'imputato sia persona che ha superato l'età di settanta anni».

      2. All'articolo 285, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «istituto di custodia» sono inserite le seguenti: «o, in caso di madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, presso una casa-famiglia protetta».


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      3. Dopo l'articolo 285 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
      «Art. 285-bis. - (Custodia cautelare in casa-famiglia protetta). - 1. Se la persona da sottoporre a custodia cautelare è una madre con prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente, ovvero un padre, qualora la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole, il giudice, in luogo della custodia cautelare presso gli istituti penitenziari, dispone la custodia presso le case-famiglia protette».
Art. 3.
(Ricovero del minore).
Art. 3.
(Ricovero del minore).
      1. Dopo l'articolo 30-quater della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:       Identico.
      «Art. 30-quinquies. - (Ricovero ospedaliero di minore). - 1. In caso di invio al pronto soccorso o di ricovero in una struttura ospedaliera di minore affidato alla madre detenuta, quest'ultima deve essere autorizzata, con provvedimento da adottare con urgenza, ad accompagnare il figlio nonché a soggiornare presso la struttura ospedaliera per tutto il periodo del ricovero.
      2. In ipotesi di necessità ed urgenza il provvedimento di cui al comma 1 può essere disposto dal direttore dell'istituto penitenziario e successivamente convalidato dal magistrato competente».
Art. 4.
(Detenzione domiciliare).
Art. 4.
(Detenzione domiciliare).
      1. Al comma 1-bis dell'articolo 47-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati» sono soppresse.       Soppresso

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      2. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: «, se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e se vi è la possibilità di ripristinare la convivenza dei figli,» sono soppresse.       1. Al comma 1 dell'articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, le parole: « se non sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti e» sono soppresse.
Art. 5.
(Case-famiglia protette).
Art. 5.
(Case-famiglia protette).
      1. Dopo l'articolo 47-sexies della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:       1. Identico:
      «Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età non superiore ad anni dieci devono espiare la propria pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette».       «Art. 47-septies. - (Detenzione in case-famiglia protette). - 1. Le madri di prole di età inferiore ad anni dieci e con la stessa conviventi espiano la pena, qualora non possa essere disposta una detenzione con regime più favorevole, nelle case-famiglia protette».
      2. Dopo l'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:       2. Nel capo I del titolo II della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo l'articolo 67 è inserito il seguente:
      «Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella dotazione delle misure di sicurezza da adottare, tengano conto principalmente delle esigenze psico-fisiche dei minori».       «Art. 67-bis. - (Case-famiglia protette). - 1. Le case-famiglia protette devono essere realizzate fuori dagli istituti penitenziari e organizzate con caratteristiche che, nella previsione degli strumenti di controllo da adottare, tengano conto anche delle esigenze psico-fisiche dei minori».
        3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i Ministri della solidarietà sociale, della salute e delle politiche per la famiglia, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito il regime di funzionamento delle case-famiglia protette, che deve ispirarsi ai seguenti criteri:

          a) presenza di personale specializzato in materia di infanzia;

          b) prevalenza dell'aspetto trattamentale e di salute;

          c) formazione specialistica degli operatori penitenziari che lavorano in tali strutture;


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            d) previsione di un ambiente interno che tenga conto principalmente dell'interesse del minore e del rapporto tra genitore e figlio;

          e) previsione di strumenti di controllo compatibili con la prevalente esigenza di tutela del minore.

 
Art. 6.
(Strutture per le case-famiglia protette).
        1. Al fine dell'applicazione delle norme di cui all'articolo 5, il Ministro della giustizia, d'intesa con gli enti locali interessati, entro sei mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3 del medesimo articolo 5, individua le strutture idonee a ospitare le case-famiglia protette nei vari comuni nonché le modalità e i criteri per individuare il personale da destinare ad esse.
 
Art. 7.
(Copertura finanziaria).
        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 4.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando, per l'anno 2007, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, a decorrere dall'anno 2008, l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.
        2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo

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  comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Soppresso.
      1. Dopo l'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

      «Art. 9-bis. - (Straniero detenuto). - 1. Lo straniero detenuto, fuori dai termini previsti dal presente capo, può, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente testo unico, fare richiesta del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno anche all'istituto penitenziario».

      2. All'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
          «9-bis. Fuori dai casi previsti dal presente articolo, l'espulsione non può mai essere disposta quale pena accessoria alla condanna».
      3. Dopo l'articolo 16 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo modificato dal presente articolo, è inserito il seguente:
      «Art. 16-bis. - (Revoca dell'espulsione in casi particolari). - 1. Nell'ipotesi in cui l'espulsione sia disposta o debba essere eseguita al termine dell'espiazione di una pena detentiva, il giudice competente, su ricorso di parte o in sede di convalida, fuori dai termini previsti per l'impugnazione, può disporre la revoca

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del decreto qualora accerti il reinserimento sociale a seguito di lavoro di recupero effettuato durante la detenzione o vi sia una promessa di contratto di lavoro, anche temporaneo.
      2. Il giudice adito, fuori dai casi precedenti, qualora l'espulsione riguardi madre con figli minori ovvero padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, può comunque disporre la revoca del decreto di espulsione ogniqualvolta accerti che corrisponda all'interesse precipuo del minore.
      3. Il provvedimento di espulsione rimane sospeso fino alla decisione del giudice adito ai sensi del comma 2».
      4. Al comma 1 dell'articolo 30 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
          «d-bis) al figlio minore della madre straniera ovvero del padre, se la madre è deceduta o impossibilitata a dare assistenza alla prole e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre, nei casi in cui nei confronti della stessa sia stata disposta una misura cautelare o la stessa debba espiare una pena detentiva o una misura alternativa, per potere garantire l'unità familiare. Il permesso di soggiorno è rilasciato per una durata pari a quella della misura cautelare o detentiva o alternativa».
Art. 7.
(Ambito di applicazione).
Soppresso.
      1. La presente legge si applica anche alle madri straniere i cui figli si trovano nel Paese di origine e per i quali è disposta, in ossequio al principio dell'unità familiare, la concessione di un apposito permesso di soggiorno.